Anche per opporsi a una multa serve un avvocato: l'autodifesa è un diritto limitato

LoLLoPoWa

Utente Esperto
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5 Agosto 2010
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La norma europea della CEDU, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non attribuisce al cittadino un diritto assoluto, ma anzi riconosce un diritto che può essere limitato dal legislatore interno dello Stato, il quale può prevedere l’obbligo del patrocinio di un avvocato.



Il caso

Un cittadino propone ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello relativa ad opposizione al verbale con il quale era stato sanzionato per violazione del codice della strada. Il ricorso era sottoscritto personalmente dalla parte, che pretendeva di stare in giudizio senza il patrocinio di un avvocato.

Il ricorrente richiama l’art. 24 della Costituzione e, soprattutto, una disposizione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6, n. 3, lett. C) che riconosce alla parte il diritto di stare in giudizio personalmente. La Corte di Cassazione, però, afferma che la Convenzione, laddove prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non attribuisce ai cittadini un diritto assoluto, poiché la normativa interna del singolo Stato è legittimata a limitare questo diritto, emanando disposizioni concernenti la presenza di avvocati innanzi ai Giudici.

Il Collegio, peraltro, cita un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, che ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi nei quali è richiesto il patrocinio obbligatorio di un avvocato. L’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte, quindi, continua ad essere inammissibile e il ricorso viene, pertanto, rigettato.