Tale, pesante, pronuncia della Suprema Corte si è imposta alla luce della direttiva 83/139 CE che ha imposto agli stati membri una particolare procedura di informazione nei confronti della Commissione Europea affinché quest’ultima possa verificare che tutte le norme di natura tecnica adottate dagli stati membri non possano costituire ostacolo alla circolazione delle merci in ambito comunitario. Ciò, per l’appunto, era accaduto nel caso che riguardava l’obbligo di predisposizione del contrassegno SIAE e la relativa sanzione penale in caso di inosservanza, dove era stata omessa la comunicazione di tale disposizione tecnica alla Commissione.
«La qualificazione della violazione della procedura di informazione» ha precisato la Corte «come vizione procedurale sostanziale incide inevitabilment suual procedura costituzione di approvazione delle leggi nazionali, nel senso che, ove le medesime contengano una regola tecnica, per poter essere efficaci (quanto meno nei confronti dei soggetti comunitari) non devono soltanto essere adottate in conformità delle norme costituzionali sulla produzione normativa, ma devono altresì seguire la procedura comunitaria stabilita con regolamento o direttiva comunitaria».
Per queste ragioni, la corte ha precisato che «la Corte di Giustizia (organo deputato a verificare eventuali violazioni della disciplina comunitaria ad opera degli stati membri, n.d.r.) … ha incluso la normativa che stabilisce l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE nel novero delle regole tecniche per le quali è quindi prevista la procedura di informazione». Di conseguenza «dalla decisione della Corte di Giustizia deriva, infatti, che non esiste, in assenza della prescritta comunicazione, il dovere di applicare il contrassegno e, quindi, il comportamento tenuto dal soggetto è considerato tanquam non esset».
La conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione, oltre che la Corte di Giustizia, sono di notevole portata: eliminano alla radice non solo l’ipotesi delittuosa (penale), ma anche ogni eventuali sanzione accessoria di natura diversa (amministrativa) perché il fatto stesso di aver omesso di apporre il contrassegno sul supporto diventa – in assenza di previa comunicazione della disposizione tecnica alla Commissione - giuridicamente ininfluente.
Fonte: Anti-Phishing Italia -
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