Costituzione, esercizio ed estinzione delle servitù prediali
La costituzione delle servitù
A seconda del loro modo di costituzione, le servitù si distinguono in coattive e volontarie. Le servitù coattive, dette anche legali, sono quelle che la legge consente di costituire a carico di un fondo, anche senza il consenso del suo proprietario. A quest'ultimo è sempre dovuta un a giusta indennità, per risarcirlo della perdita di valore del fondo servente.
La costituzione delle servitù coattive può avvenire in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un atto amministrativo. L'istituto delle servitù coattive è molto antico. Esso è nato nelle società agricole, ma si è sviluppato grandemente nei tempi recenti quando, per l'industrializzazione, occorreva costituire infrastrutture che necessariamente passano in proprietà private. Un ulteriore impulso si è avuto da ultimo con la costruzione della rete di impianti per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi e per la telefonia mobile. Questi sviluppi non pongono problemi solo di protezione della proprietà privata. Anche la gestione urbanistica e la difesa dell'ambiente e della salute dagli inquinamenti radioelettrici sono coinvolti dalla diffusione, tramite servitù coattive, di queste tecnologie.
Le servitù possono, invece, costituirsi volontariamente:
L'esercizio e l'estinzione delle servitù
L'esercizio delle servitù è regolato dal titolo, cioè dell'atto che le ha costituite, o dalle modalità mediale le quali sono state acquistate per usucapione.
In mancanza, la legge detta alcuni criteri di carattere generale. Principio fondamentale è che esse devono essere esercitate in modo tale da arrecare il minor aggravio possibile per il fondo servente.
Le servitù si estinguono:
La costituzione delle servitù
A seconda del loro modo di costituzione, le servitù si distinguono in coattive e volontarie. Le servitù coattive, dette anche legali, sono quelle che la legge consente di costituire a carico di un fondo, anche senza il consenso del suo proprietario. A quest'ultimo è sempre dovuta un a giusta indennità, per risarcirlo della perdita di valore del fondo servente.
La costituzione delle servitù coattive può avvenire in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un atto amministrativo. L'istituto delle servitù coattive è molto antico. Esso è nato nelle società agricole, ma si è sviluppato grandemente nei tempi recenti quando, per l'industrializzazione, occorreva costituire infrastrutture che necessariamente passano in proprietà private. Un ulteriore impulso si è avuto da ultimo con la costruzione della rete di impianti per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi e per la telefonia mobile. Questi sviluppi non pongono problemi solo di protezione della proprietà privata. Anche la gestione urbanistica e la difesa dell'ambiente e della salute dagli inquinamenti radioelettrici sono coinvolti dalla diffusione, tramite servitù coattive, di queste tecnologie.
Le servitù possono, invece, costituirsi volontariamente:
- per contratto, che deve essere stipulato dagli attuali proprietari dei fondi servente e dominante. Avendo a oggetto la costituzione di un diritto reali immobiliare, il contratto andrà redatto per iscritto e dovrà essere trascritto presso la conservatoria dei registra immobiliari
- per testamento
- per destinazione del padre di famiglia, cioè del precedente unico proprietario del fondo servente e di quello dominante
- per usucapione
L'esercizio e l'estinzione delle servitù
L'esercizio delle servitù è regolato dal titolo, cioè dell'atto che le ha costituite, o dalle modalità mediale le quali sono state acquistate per usucapione.
In mancanza, la legge detta alcuni criteri di carattere generale. Principio fondamentale è che esse devono essere esercitate in modo tale da arrecare il minor aggravio possibile per il fondo servente.
Le servitù si estinguono:
- per confusione, quando cioè il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente divengono una persona sola
- per non uso ventennale
- per espropriazione per pubblica utilità del fondo servente
- per contratto tra i proprietari dei fondi interessati
- per rinuncia.
Fonte: mia