Il concetto di possesso
La definizione del codice
Il possesso è definito nel codice civile dall'art. 1140 come un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
La differenza rispetto alla proprietà e agli altri diritti che abbiamo esaminato finora è chiara: mentre le prime situazioni sono, appunto, diritti (assoluti e reali, come si è visto), il possesso è soltanto una situazione di fatto. Più precisamente, è la situazione di colui che si comporta, riguardo a un certo bene, come se ne fosse proprietario. Abbiamo visto come, per esempio, il diritto di proprietà su un campo possa essere esercitato coltivandolo; quello di proprietà di un alloggio abitandolo; quello di una servitù di passaggio, transitando sul fondo servente ecc.
Se dunque io coltivo un campo, abito in un alloggio, passo su un fondo altrui, posso dire di possedere il campo, l'alloggio, la servitù.
Possesso pieno e possesso minore
Esistono due tipi di possesso:
Così, chi fa passare un acquedotto sul fondo di altri esercita il possesso corrispondente alla servitù di acquedotto.
Elemento oggettivo ed elemento soggettivo
Gli elementi che caratterizzano il possesso sono due e devono essere presenti contemporaneamente:
Possesso di buona e di mala fede
Il possesso può essere di buona o di mala fede.
E' possessore in buona fede chi possiede la cosa senza sapere di ledere i diritti di un altro soggetto. Buona e mala fede sono situazioni soggettive e quindi difficilmente accertabili. Per questo il codice ha stabilito che, in mancanza di prove sulla mala fede del possessore, si presume che egli sia in buona fede. La legge ricollega, poi, alla distinzione tra possesso in buona e in mala fede effetti giuridici particolari.
Fonte: mia
La definizione del codice
Il possesso è definito nel codice civile dall'art. 1140 come un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
La differenza rispetto alla proprietà e agli altri diritti che abbiamo esaminato finora è chiara: mentre le prime situazioni sono, appunto, diritti (assoluti e reali, come si è visto), il possesso è soltanto una situazione di fatto. Più precisamente, è la situazione di colui che si comporta, riguardo a un certo bene, come se ne fosse proprietario. Abbiamo visto come, per esempio, il diritto di proprietà su un campo possa essere esercitato coltivandolo; quello di proprietà di un alloggio abitandolo; quello di una servitù di passaggio, transitando sul fondo servente ecc.
Se dunque io coltivo un campo, abito in un alloggio, passo su un fondo altrui, posso dire di possedere il campo, l'alloggio, la servitù.
Possesso pieno e possesso minore
Esistono due tipi di possesso:
- possesso pieno, se corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà;
- possesso minore, se corrisponde all'esercizio di un diritto reale minore.
Così, chi fa passare un acquedotto sul fondo di altri esercita il possesso corrispondente alla servitù di acquedotto.
Elemento oggettivo ed elemento soggettivo
Gli elementi che caratterizzano il possesso sono due e devono essere presenti contemporaneamente:
- l'elemento oggettivo, cioè l'esercizio sul bene del potere di fatto;
- l'elemento soggettivo, o psicologico, cioè la consapevolezza e l'intenzione di esercitare quel potere.
Possesso di buona e di mala fede
Il possesso può essere di buona o di mala fede.
E' possessore in buona fede chi possiede la cosa senza sapere di ledere i diritti di un altro soggetto. Buona e mala fede sono situazioni soggettive e quindi difficilmente accertabili. Per questo il codice ha stabilito che, in mancanza di prove sulla mala fede del possessore, si presume che egli sia in buona fede. La legge ricollega, poi, alla distinzione tra possesso in buona e in mala fede effetti giuridici particolari.
Fonte: mia