Il condominio negli edifici
Caratteristiche essenziali
Il condominio negli edifici è una delle figure di comunione attualmente più diffuse. Essa si ha quando gli appartamenti o i piani di uno stesso edificio sono di proprietà non di un solo soggetto, ma di soggetti diversi. Occorre dunque distinguere innanzi tutto tra:
Ciascuno condomino può disporre liberamente delle porzioni di edificio di sua esclusiva proprietà. Per quanto riguarda invece le parti comuni, le caratteristiche di tale tipo di comunione sono:
La quota di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni è espressa in millesimi, che rappresentano la proporzione tra il valore del singolo appartamento e il valore dell'intero edificio. La quota in millesimi assegnata a ciascun alloggio esprime anche la proporzione in cui il singolo condomino dovrà partecipare alle spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni. Di solito, nella pratica, le quote millesimali vengono riepilogate in un'apposita tabella detta tabella millesimale.
Regola particolari valgono per le scale e l'ascensore, per le quali si deve tenere conto anche dell'uso che ogni condomino fa di questi servizi.
Uso e amministrazione delle parti comuni
L'uso e l'amministrazione delle parti comuni sono regolati dai condomini in conformità agli art. 1120 e ss. c.c. Per mezzo di:
L'assemblea deve essere preceduta dalla convocazione che viene fatta a cura dell'amministratore a tutti i condomini con una lettera raccomandata. L'amministratore è l'organo esecutivo del condominio. La sua nomina è necessaria quando il numero dei condomini è superiore a quattro. La sua nomina è necessaria quando il numero dei condomini è superiore a quattro. L'amministratore può essere un condomino, oppure una persona estranea al condominio, nominata dall'assemblea a maggioranza semplice, o, in caso di inerzia dei condomini, dal tribunale. I suoi compiti sono: eseguire le delibere dell'assemblea; ripartire tra i condomini le spese condominiali; provvedere alla manutenzione dell'edificio; agire in giudizio per il rispetto del regolamento di condominio e per l'attuazione delle delibere; presentare al termine di ogni anno all'approvazione dell'assemblea un rendiconto del proprio operato.
Fonte: mia
Caratteristiche essenziali
Il condominio negli edifici è una delle figure di comunione attualmente più diffuse. Essa si ha quando gli appartamenti o i piani di uno stesso edificio sono di proprietà non di un solo soggetto, ma di soggetti diversi. Occorre dunque distinguere innanzi tutto tra:
- le parti di proprietà individuale, cioè di singoli alloggi
- le parti comuni tra tutti i condomini, cioè il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, il tetto, le scale, i portoni, il cortile, i locali per la portineria e per il riscaldamento centrale, l'impianto centralizzato di riscaldamento, le tubatura dell'impianto fognario ecc.
Ciascuno condomino può disporre liberamente delle porzioni di edificio di sua esclusiva proprietà. Per quanto riguarda invece le parti comuni, le caratteristiche di tale tipo di comunione sono:
- la comunione forzosa sulle parti comuni dell'edificio, e dunque la loro indivisibilità
- l'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle cose comuni. A questo obbligo il condomino non può sottrarsi neppure rinunciando alle cose stesse.
La quota di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni è espressa in millesimi, che rappresentano la proporzione tra il valore del singolo appartamento e il valore dell'intero edificio. La quota in millesimi assegnata a ciascun alloggio esprime anche la proporzione in cui il singolo condomino dovrà partecipare alle spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni. Di solito, nella pratica, le quote millesimali vengono riepilogate in un'apposita tabella detta tabella millesimale.
Regola particolari valgono per le scale e l'ascensore, per le quali si deve tenere conto anche dell'uso che ogni condomino fa di questi servizi.
Uso e amministrazione delle parti comuni
L'uso e l'amministrazione delle parti comuni sono regolati dai condomini in conformità agli art. 1120 e ss. c.c. Per mezzo di:
- un regolamento di condominio
- assemblee condominiali
- un amministratore.
L'assemblea deve essere preceduta dalla convocazione che viene fatta a cura dell'amministratore a tutti i condomini con una lettera raccomandata. L'amministratore è l'organo esecutivo del condominio. La sua nomina è necessaria quando il numero dei condomini è superiore a quattro. La sua nomina è necessaria quando il numero dei condomini è superiore a quattro. L'amministratore può essere un condomino, oppure una persona estranea al condominio, nominata dall'assemblea a maggioranza semplice, o, in caso di inerzia dei condomini, dal tribunale. I suoi compiti sono: eseguire le delibere dell'assemblea; ripartire tra i condomini le spese condominiali; provvedere alla manutenzione dell'edificio; agire in giudizio per il rispetto del regolamento di condominio e per l'attuazione delle delibere; presentare al termine di ogni anno all'approvazione dell'assemblea un rendiconto del proprio operato.
Fonte: mia