Il diritto di proprietà
La proprietà si definisce come quel diritto che un soggetto – il proprietario – ha di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo, cioè ricavando da esso ogni sorta di utilità, nell'ambito dei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge..
Il diritto di proprietà è la risultante di lunghe e complesse vicende storiche che ne hanno prodotto l'attuale configurazione. Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di:
Il diritto di proprietà non è pero solo costituito dal rapporto tra un soggetto e un bene. Esso presenta infatti anche un aspetto “esterno”. Come si è appena detto, i diritti reali sono assoluti. Questo significa che si stabilisce un rapporto giuridico fra il soggetto proprietario e tutti gli altri, nel senso che questi ultimi devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che ledo od ostacoli le facoltà spettanti al proprietario. A chiunque, cioè, è fatto divieto di impossessarsi di una cosa altrui, di distruggerla o di deteriorarla, in quanto tali atti impediscono l'esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà.
Fonte: mia
La proprietà si definisce come quel diritto che un soggetto – il proprietario – ha di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo, cioè ricavando da esso ogni sorta di utilità, nell'ambito dei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge..
Il diritto di proprietà è la risultante di lunghe e complesse vicende storiche che ne hanno prodotto l'attuale configurazione. Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di:
- godimento, cioè di utilizzazione e di sfruttamento di un bene
- disposizione, cioè, sempre per esempio, di vendere il bene stesso, oppure donarlo, concederlo in locazione a terzi, trasformarlo.
Il diritto di proprietà non è pero solo costituito dal rapporto tra un soggetto e un bene. Esso presenta infatti anche un aspetto “esterno”. Come si è appena detto, i diritti reali sono assoluti. Questo significa che si stabilisce un rapporto giuridico fra il soggetto proprietario e tutti gli altri, nel senso che questi ultimi devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che ledo od ostacoli le facoltà spettanti al proprietario. A chiunque, cioè, è fatto divieto di impossessarsi di una cosa altrui, di distruggerla o di deteriorarla, in quanto tali atti impediscono l'esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà.
Fonte: mia