Release [Diritto] Il risarcimento

ebello

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22 Aprile 2007
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Il risarcimento


L'art. 1223 c.c. Prevede che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere:

  • la perdita subita;
  • il mancato guadagno.




Questi due elementi del danno devono comunque essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Deve quindi sussistere un nesso causale, cioè un rapporto di causa-effetto, tra l'inadempimento e il danno.
A volta il danno può essere stato procurato anche dal comportamento colposo del creditore.
Una volta accertata l'entità del danno si procede alla sua liquidazione, cioè alla conversione del danno in denaro attraverso la determinazione del suo preciso ammontare.
In proposito occorre ricordare la regola per cui deve essere il creditore, in quanto danneggiato, a dimostrare l'entità del danno subito.
Nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso andrà liquidato dal giudice secondo equità.

Fonte: mia