La mora del debitore
Definizione e requisiti
La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. La legge fa derivare una serie di conseguenze negative per il debitore. Occorre infatti che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore. La formale costituzione in mora viene effettuata con un'intimazione o una richiesta fatta per iscritto dal creditore, il quale manifesta così espressamente la sua volontà di ottenere immediatamente l'esecuzione della prestazione dovuta.
Vi sono però dei casi in cui la situazione di mora del debitore si verifica automaticamente, per il solo fatto del ritardo nell'adempimento.
Ciò si ha quando:
La mora del debitore non deve confondersi con la mora del creditore, che è una figura rivolta al perseguimento di tutt'altre finalità, da parte del legislatore, dovendo disciplinare la particolare circostanza che il creditore rifiuti illegittimamente l'adempimento del debitore.
Effetti
Gli effetti prodotti dalla mora del debitore sono i seguenti:
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, determina l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore da responsabilità.
Tale effetto non si produce se l'impossibilità si verifica nel momento in cui il debitore era in mora.
Il debitore in mora può, però, liberarsi dimostrando che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
La mora del debitore nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno a oggetto la consegna di somme di denaro, il debitore deve corrispondere in ogni caso al creditore gli interessi moratori sulla somma non pagata a partire dal giorno della costituzione in mora. Il tasso è quello legale, ma, se erano stati previsti interessi in misura superiore, lo stesso saggio si applicherà anche agli interessi moratori.
Fonte: mia
Definizione e requisiti
La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. La legge fa derivare una serie di conseguenze negative per il debitore. Occorre infatti che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore. La formale costituzione in mora viene effettuata con un'intimazione o una richiesta fatta per iscritto dal creditore, il quale manifesta così espressamente la sua volontà di ottenere immediatamente l'esecuzione della prestazione dovuta.
Vi sono però dei casi in cui la situazione di mora del debitore si verifica automaticamente, per il solo fatto del ritardo nell'adempimento.
Ciò si ha quando:
- il debito deriva da un fatto illecito;
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere l'obbligazione;
- è scaduto il termine fissato e l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore.
La mora del debitore non deve confondersi con la mora del creditore, che è una figura rivolta al perseguimento di tutt'altre finalità, da parte del legislatore, dovendo disciplinare la particolare circostanza che il creditore rifiuti illegittimamente l'adempimento del debitore.
Effetti
Gli effetti prodotti dalla mora del debitore sono i seguenti:
- dal momento della mora il debitore deve risarcire al creditore i danni causati a quest'ultimo dal ritardo.
- Sul debitore viene a gravare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, determina l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore da responsabilità.
Tale effetto non si produce se l'impossibilità si verifica nel momento in cui il debitore era in mora.
Il debitore in mora può, però, liberarsi dimostrando che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
La mora del debitore nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno a oggetto la consegna di somme di denaro, il debitore deve corrispondere in ogni caso al creditore gli interessi moratori sulla somma non pagata a partire dal giorno della costituzione in mora. Il tasso è quello legale, ma, se erano stati previsti interessi in misura superiore, lo stesso saggio si applicherà anche agli interessi moratori.
Fonte: mia