La responsabilità del debitore per inadempimento
Il concetto di responsabilità per inadempimento
Il concetto di responsabilità è collegato a quello di violazione di un dovere giuridico.
Più precisamente, quando un soggetto viola un proprio dovere, causando un danno a un altro soggetto, egli compie un atto che viene definito illecito. La sanzione civile prevista dal diritto privato per la violazione di un dovere giuridico consiste nell'obbligo del risarcimento del danno che in tal modo è stato provocato.
L'inadempimento dell'obbligazione rappresenta una violazione del dovere specifico del debitore, che era tenuto ad adempiere e non lo ha fatto.
Si dice dunque che il debitore è personalmente responsabile dell'inadempimento. A questa responsabilità si affianca la responsabilità patrimoniale del debitore, il cui principio fondamentale è espresso nell'art. 2740 c.c., e della quale tratteremo tra breve nei dettagli. La responsabilità del debitore per inadempimento è detta anche responsabilità contrattuale. Stabilisce in proposito l'art. 1218 c.c., che il debitore che non adempie esattamente l'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno patito dal creditore, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore
Il debitore è dunque liberato da responsabilità solo se dimostra che:
La responsabilità del debitore per inadempimento si estende anche ai fatti dolosi o colposi commessi dai suoi ausiliari.
Fonte: mia
Il concetto di responsabilità per inadempimento
Il concetto di responsabilità è collegato a quello di violazione di un dovere giuridico.
Più precisamente, quando un soggetto viola un proprio dovere, causando un danno a un altro soggetto, egli compie un atto che viene definito illecito. La sanzione civile prevista dal diritto privato per la violazione di un dovere giuridico consiste nell'obbligo del risarcimento del danno che in tal modo è stato provocato.
L'inadempimento dell'obbligazione rappresenta una violazione del dovere specifico del debitore, che era tenuto ad adempiere e non lo ha fatto.
Si dice dunque che il debitore è personalmente responsabile dell'inadempimento. A questa responsabilità si affianca la responsabilità patrimoniale del debitore, il cui principio fondamentale è espresso nell'art. 2740 c.c., e della quale tratteremo tra breve nei dettagli. La responsabilità del debitore per inadempimento è detta anche responsabilità contrattuale. Stabilisce in proposito l'art. 1218 c.c., che il debitore che non adempie esattamente l'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno patito dal creditore, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore
Il debitore è dunque liberato da responsabilità solo se dimostra che:
- l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione. L'impossibilità deve dunque verificarsi in un momento successivo a quello in cui l'obbligazione è sorta;
- la causa dell'impossibilità non è a lui imputabile, cioè l'evento che ha reso impossibile la prestazione non è stato prodotto da un atto intenzionale o negligente del debitore.
La responsabilità del debitore per inadempimento si estende anche ai fatti dolosi o colposi commessi dai suoi ausiliari.
Fonte: mia