Release [Diritto] La tutela del possesso

ebello

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22 Aprile 2007
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La tutela del possesso



Generalità


Per quale motivo il possesso, che è una situazione di fatto, viene tutelato dall'ordinamento giuridico? Le ragioni sono almeno due.
La prima consiste nell'esigenza di assicurare la pace sociale.
La seconda ragione della tutela possessoria viene di solito indicata nella seguente considerazione: dal momento che nella maggior parte dei casi il possessore è anche il proprietario, la legge, proteggendo il possesso, finisce con assicurare anche al proprietario una tutela rapida ed efficace del suo diritto, evitando la procedura per la tutela del diritto di proprietà, che è più lunga e complessa.


Le azioni possessorie


La tutela giudiziale del possesso si attua principalmente tramite due particolari azioni. Esse sono: l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione.
L'azione di reintegrazione è concessa a qualsiasi possessore che venga violentemente od occultamente spogliato del suo possesso ed è diretta a reintegrare il possessore nella pienezza del possesso. Lo spoglio è:

  • violento, quando la privazione del possesso avviene contro la volontà del possessore;
  • clandestino, quando, invece, è compiuto in modo tale da tenerlo nascosto al possessore.


L'azione va esercitata, comunque, entro un anno dal sofferto spoglio o dal giorno della sua scoperta, se lo spoglio è clandestino.


L'azione di manutenzione spetta al possessore di un immobile o di un diritto reale su un bene immobile che abbia subito molestie nell'esercizio del suo possesso.
Le molestie possono essere:

  • di fatto;
  • di diritto.


Da quanto si è detto emerge dunque la differenza tra molestia e spoglio: mentre quest'ultimo determina la privazione del possesso, la molestia consiste in un atto di disturbo che si limita a rendere più difficoltoso, anche se ancora possibile, l'esercizio del possesso.


L'azione di manutenzione è concessa alle seguenti condizioni:

  • essa va iniziata entro l'anno dalla turbativa;
  • il possesso di cui si chiede la tutela deve durare da oltre un anno, e deve essere continuo e ininterrotto.
  • Esso non deve essere stato acquistato violentemente, né clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in tal modo, l'azione può comunque essere esercitata, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sono cessate.


Le azioni di nunciazione


Le azioni di nunciazione sono affini alle azioni possessorie: anch'esse, come queste ultime, mirano a conservare uno stato di fatto. Esse sono la denunzia di nuova opera e la denunzia di danno temuto.
A differenza delle azioni possessorie, sono però concesse anche al proprietario e la loro finalità è tipicamente di natura cautelare. Esse cioè tendono a impedire la minaccia di turbative del possesso e a prevenire dei possibili danni.

Fonte: mia