L'adempimento delle obbligazioni
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, di qualunque natura essa sia.
L'adempimento determina l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore dal vincolo giuridico che lo legava al creditore. E' anzi, possiamo dire, il modo naturale di attuazione del rapporto obbligatorio.
Il tempo dell'adempimento
Il tempo dell'adempimento è rimesso liberamente alla volontà delle parti. Se queste hanno mancato di determinarlo, il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita immediatamente.
Il termine previsto dalle parti può essere a favore:
Il luogo dell'adempimento
Anche il luogo dell'adempimento può essere liberamente determinato dalle parti.
Se l'obbligazione ha per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata, essa va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta.
Se ha per oggetto una somma di denaro, essa va adempiuta al domicilio del creditore. Tutte le obbligazioni di altra specie vanno adempiute al domicilio del debitore.
Il soggetto dell'adempimento: l'adempimento effettuato da un terzo
Il soggetto tenuto all'adempimento è il debitore. Ciò non esclude, però, che l'adempimento possa anche essere effettuato da un terzo.
I motivi che spingono un soggetto, seppure non obbligato, ad adempiere una obbligazione altrui sono gli stessi che possono determinare il terzo ad assumersi spontaneamente un debito mediante espromissione.
Se la prestazione è infungibile il creditore può pretendere che l'adempimento sia eseguito dal debitore.
Se invece essa è fungibile, il creditore non è legittimato a rifiutare l'adempimento del terzo.
Il destinatario dell'adempimento: l'adempimento effettuato a un terzo
Il normale destinatario dell'adempimento è il creditore, che deve cooperare all'adempimento per evitare le conseguenze negative previste in tema di mora del creditore.
Il principio subisce un'eccezione nel caso del pagamento al creditore apparente.
Naturalmente dovrà essere il creditore apparente a re restituire al vero creditore quanto ha ricevuto.
Fonte: mia
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, di qualunque natura essa sia.
L'adempimento determina l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore dal vincolo giuridico che lo legava al creditore. E' anzi, possiamo dire, il modo naturale di attuazione del rapporto obbligatorio.
Il tempo dell'adempimento
Il tempo dell'adempimento è rimesso liberamente alla volontà delle parti. Se queste hanno mancato di determinarlo, il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita immediatamente.
Il termine previsto dalle parti può essere a favore:
- del debitore: in questo caso il creditore non può esigere l'adempimento prima della scadenza, ma il debitore può liberarsi adempiendo anche prima di essa;
- del creditore: il creditore può esigere l'adempimento anche prima della scadenza, ma il debitore non può offrire l'esecuzione prima della scadenza;
- sia il debitore sia del creditore: in questo caso prima della scadenza del termine fissato né il debitore può pretendere di eseguire la prestazione dovuta, né il creditore può esigerla.
Il luogo dell'adempimento
Anche il luogo dell'adempimento può essere liberamente determinato dalle parti.
Se l'obbligazione ha per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata, essa va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta.
Se ha per oggetto una somma di denaro, essa va adempiuta al domicilio del creditore. Tutte le obbligazioni di altra specie vanno adempiute al domicilio del debitore.
Il soggetto dell'adempimento: l'adempimento effettuato da un terzo
Il soggetto tenuto all'adempimento è il debitore. Ciò non esclude, però, che l'adempimento possa anche essere effettuato da un terzo.
I motivi che spingono un soggetto, seppure non obbligato, ad adempiere una obbligazione altrui sono gli stessi che possono determinare il terzo ad assumersi spontaneamente un debito mediante espromissione.
Se la prestazione è infungibile il creditore può pretendere che l'adempimento sia eseguito dal debitore.
Se invece essa è fungibile, il creditore non è legittimato a rifiutare l'adempimento del terzo.
Il destinatario dell'adempimento: l'adempimento effettuato a un terzo
Il normale destinatario dell'adempimento è il creditore, che deve cooperare all'adempimento per evitare le conseguenze negative previste in tema di mora del creditore.
Il principio subisce un'eccezione nel caso del pagamento al creditore apparente.
Naturalmente dovrà essere il creditore apparente a re restituire al vero creditore quanto ha ricevuto.
Fonte: mia