Release [Diritto] Le obbligazioni pecuniarie: i debiti di valuta

ebello

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22 Aprile 2007
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Le obbligazioni pecuniarie: i debiti di valuta


Definizione


Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno a oggetto il pagamento di una somma di denaro. E' evidente dunque la loro rilevanza sociale ed economica, nonché la loro enorme diffusione.


Debiti di valuta e debiti di valore


Nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie sono:

  • debiti di valuta quelli nei quali la somma di denaro è determinata nel suo ammontare sin dall'inizio;
  • debiti di valore quelli in cui una certa somma di denaro è dovuta come valore di un altro bene e deve pertanto essere liquidata dalle parti o, in caso di disaccordo, dal giudice.


Il principio nominalistico


Il principale problema che da sempre i debiti di valuta hanno posto è quello dato dalle oscillazioni nel valore del denaro. Il codice stabilisce in proposito il principio nominalistico, secondo il quale il debitore è tenuto a pagare la somma di denaro inizialmente stabilita.


Le clausole di salvaguardia monetaria


Le parti possono cautelarsi di fronte alle oscillazioni di valore della moneta, inserendo nel contratto apposite clausole di salvaguardia monetaria. Con queste i contraenti si accordano nel senso che la somma dovuta dal debitore al momento del pagamento non dovrà essere necessariamente identica a quella inizialmente determinata, ma andrà calcolata in base a certi indici prestabiliti.


Gli interessi


L'art. 1282 c.c. Stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono automaticamente gli interessi. Si chiamano liquidi i crediti esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili i crediti non sottoposti a termine né a condizione.
Essi sono determinati in base a una data percentuale, detta tasso o saggio, oltre che in relazione all'elemento temporale. Il tasso d'interesse può a sua volta essere:

  • legale: determinato dalla legge nella misura del 5% annuo e trova applicazione in assenza di un tasso convenzionatale, cioè stabilito dalle parti.
  • Convenzionale: è convenuto, cioè concordato dalle parti in deroga al tasso legale. Se è superiore a quest'ultimo, deve essere pattuito per iscritto.


Si chiamano invece moratori gli interessi dovuto come risarcimento del danno da un debitore in mora, cioè in ritardo nel pagamento di una somma di denaro.


La dazione in pagamento


Il creditore e il debitore si accordino nel senso che quest'ultimo, invece della somma prevista, trasferisca la proprietà di una o più cose determinate. In tal caso trovano applicazione regole analoghe a quelle della vendita.

Fonte: mia