Release [Diritto] L'oggetto della prestazione

ebello

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22 Aprile 2007
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L'oggetto della prestazione


Prestazioni di dare, fare, non fare


La prestazione costituisce, dunque, il contenuto del rapporto obbligatorio e può consistere a sua volta in un:



  • dare, cioè nell'obbligo del debitore di consegnare al creditore una o più cose (per esempio una somma di denaro, un libro, un'automobile ecc...);
  • fare, cioè nell'obbligo del debitore di svolgere una certa attività in favore del creditore (per esempio confezionare un abito, tagliare i capelli, costruire una casa);
  • non fare, cioè nell'obbligo del debitore di astenersi dal tenere un certo comportamento, che altrimenti egli potrebbe tenere (si pensi al patto tra imprese con il quale una si impegna a non fare concorrenza all'altra in una certa zona e per un certo periodo: art. 2596 c.c.)


Tipi di prestazione


Altre importanti distinzioni nell'ambito dei possibili tipi di prestazioni sono quelle tra prestazione fungibile e prestazione infungibile.
Si ricorderà che i beni sono fungibili quando possono essere sostituiti gli uni agli altri, mentre sono infungibili quando possono definirsi unici nel loro genere.
Allo stesso modo, la prestazione si dice:

  • fungibile quando per il creditore è indifferente che essa venga eseguita dal debitore o da un altro soggetto;
  • infungibile quando per il creditore assume rilevanza il fatto che la prestazione venga eseguita da una determinata persona, in considerazione delle sue doti o qualità.


Infine, è opportuno distinguere tra prestazione istantaneo, continuativa e periodica:

  • è istantanea quando consiste in un'unica azione;
  • è continuativa quando consiste in un comportamento che si protrae nel tempo;
  • è periodica quando deve essere adempiuta più volte e a scadenze determinate.

Fonte: mia