L'usucapione in generale
Definizione
Uno dei principali effetti del possesso è dato dal fenomeno dell'usucapione.
Come si è già anticipato, l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale per effetto del possessore protratto per un periodo di tempo.
E' dunque necessario che un soggetto possegga un bene, di cui non è proprietario, per un determinato periodo di tempo.
All'acquisto della proprietà da parte del possessore corrisponde la perdita della proprietà stessa da parte del precedente proprietario. Dunque il diritto di proprietà non si perde per non uso, ma per effetto dell'usucapione intervenuta da parte di un altro soggetto.
Per perdere la proprietà, sono necessari, dunque, il non uso da parte del proprietario e il possesso esercitato da un altro nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
La ragione che giustifica l'istituto dell'usucapione va individuata nell'esigenza di rendere certe e stabili le situazioni giuridiche e nell'utilità di mutare una semplice situazione di fatto in una vera situazione di pieno diritto a favore di colui che mantiene ed esercita ininterrottamente la gestione economica della cosa di fronte all'inerzia del proprietario.
Caratteristiche del possesso per l'usucapione
Il primo elemento dell'usucapione è il possesso, che deve essere pacifico, continuo e non equivoco.
Pacifico è il possesso non affetto da violenza o clandestinità.
Non è invece richiesto che il possesso sia di buona fede: quest'ultimo elemento avrà effetto solo in ordine alla durata del periodo necessario per usucapire.
Continuo è il possesso che dura per tutto il tempo necessario richiesto dalla legge perché si compia l'usucapione. L'uso, la disponibilità o lo sfruttamento della cosa possono anche essere presenti a intervalli, ma è essenziale che il possesso sia continuativo.
Non equivoco è il possesso che si concreta in atti di godimento posti in essere dal possessore e chiaramente diretta all'esercizio del diritto.
In base a quanto illustrato, quindi, non possono usucapire:
Interruzione e sospensione dell'usucapione
L'interruzione dell'usucapione si ha quando il proprietario pone in essere atti collegati all'esercizio del suo diritto. Ogni interruzione annulla il periodo di possesso precedente all'atto interruttivo e ne fa iniziare uno nuovo, così che bisogna ricominciare a contare il tempo partendo da zero.
L'usucapione rimane invece sospesa nel caso sussistano particolari rapporti tra il possessore e il titolare del diritto, come per esempio tra coniugi.
La sospensione, a differenza dell'interruzione, arresta provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare la rilevanza del tempo già trascorso.
Per calcolare se l'usucapione è giunta a compimento, si tiene allora conto nache del tempo anteriore alla sospensione, che si somma al periodo successivo alla fine di questa.
L'usucapione ordinaria e l'usucapione abbreviata
L'usucapione ordinaria compie di regola in venti anni. In altre parole, la proprietà e i diritti reali di godimento sia sui beni immobili, sia sui beni mobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Per i beni mobili registrati il termine per l'usucapione è invece di dieci anni. Questi termini possono essere abbreviati notevolmente se, oltre al possesso, il possessore può dimostrare la sussistenza di altri elementi, previsti dalla legge. La presenza di questi elementi da luogo all'usucapione abbreviata.
Fonte: mia
Definizione
Uno dei principali effetti del possesso è dato dal fenomeno dell'usucapione.
Come si è già anticipato, l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale per effetto del possessore protratto per un periodo di tempo.
E' dunque necessario che un soggetto possegga un bene, di cui non è proprietario, per un determinato periodo di tempo.
All'acquisto della proprietà da parte del possessore corrisponde la perdita della proprietà stessa da parte del precedente proprietario. Dunque il diritto di proprietà non si perde per non uso, ma per effetto dell'usucapione intervenuta da parte di un altro soggetto.
Per perdere la proprietà, sono necessari, dunque, il non uso da parte del proprietario e il possesso esercitato da un altro nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
La ragione che giustifica l'istituto dell'usucapione va individuata nell'esigenza di rendere certe e stabili le situazioni giuridiche e nell'utilità di mutare una semplice situazione di fatto in una vera situazione di pieno diritto a favore di colui che mantiene ed esercita ininterrottamente la gestione economica della cosa di fronte all'inerzia del proprietario.
Caratteristiche del possesso per l'usucapione
Il primo elemento dell'usucapione è il possesso, che deve essere pacifico, continuo e non equivoco.
Pacifico è il possesso non affetto da violenza o clandestinità.
Non è invece richiesto che il possesso sia di buona fede: quest'ultimo elemento avrà effetto solo in ordine alla durata del periodo necessario per usucapire.
Continuo è il possesso che dura per tutto il tempo necessario richiesto dalla legge perché si compia l'usucapione. L'uso, la disponibilità o lo sfruttamento della cosa possono anche essere presenti a intervalli, ma è essenziale che il possesso sia continuativo.
Non equivoco è il possesso che si concreta in atti di godimento posti in essere dal possessore e chiaramente diretta all'esercizio del diritto.
In base a quanto illustrato, quindi, non possono usucapire:
- il detentore;
- colui che compie atti di godimento della cosa per effetto della semplice tolleranza da parte dell'avente diritto. Si pensi al contadino che, per mero spirito di cortesia, consente al vicino di passare occasionalmente sul proprio fondo.
Interruzione e sospensione dell'usucapione
L'interruzione dell'usucapione si ha quando il proprietario pone in essere atti collegati all'esercizio del suo diritto. Ogni interruzione annulla il periodo di possesso precedente all'atto interruttivo e ne fa iniziare uno nuovo, così che bisogna ricominciare a contare il tempo partendo da zero.
L'usucapione rimane invece sospesa nel caso sussistano particolari rapporti tra il possessore e il titolare del diritto, come per esempio tra coniugi.
La sospensione, a differenza dell'interruzione, arresta provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare la rilevanza del tempo già trascorso.
Per calcolare se l'usucapione è giunta a compimento, si tiene allora conto nache del tempo anteriore alla sospensione, che si somma al periodo successivo alla fine di questa.
L'usucapione ordinaria e l'usucapione abbreviata
L'usucapione ordinaria compie di regola in venti anni. In altre parole, la proprietà e i diritti reali di godimento sia sui beni immobili, sia sui beni mobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Per i beni mobili registrati il termine per l'usucapione è invece di dieci anni. Questi termini possono essere abbreviati notevolmente se, oltre al possesso, il possessore può dimostrare la sussistenza di altri elementi, previsti dalla legge. La presenza di questi elementi da luogo all'usucapione abbreviata.
Fonte: mia